LA TINTEGGIATURA NON È UN'OPERA «RILEVANTE»
L’articolo 1122 del Codice civile stabilisce che il condomino che esegua sulla sua proprietà delle opere debba darne comunicazione all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea. In tal modo, si vuole consentire un controllo al fine di evitare che siano eseguite opere che potrebbero creare danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità sicurezza decoro architettonico. Si ritiene da escludere che ciò possa essere riferito a una semplice tinteggiatura dell’unità immobiliare.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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