L'esperto rispondeResponsabilità

RINNOVO DELLA SOLIDARIETÀ CON TERMINI VARIABILI

La domanda

Una società ha stipulato un contratto di solidarietà a norma della legge 863/1984, dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016) e, quindi, con la normativa previgente al Dlgs 148/2015. Tale contratto di solidarietà è stato poi prorogato dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017. La proroga deve seguire i criteri dettati dalla nuova normativa (Dlgs 148/2015) o dalla vecchia (legge 863/1984 e successive modifiche e integrazioni)?

Come chiarito dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare 30 del 9 novembre 2015, «per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di Cigs sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa».Pertanto, al fine di determinare la normativa applicabile alla proroga del contratto di solidarietà in questione, sarà necessario verificare se la relativa istanza per la concessione dell’integrazione salariale sia stata presentata prima o dopo il 23 settembre 2015, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.

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