L'esperto rispondeResponsabilità

SE LA NOTA INTEGRATIVA «SOSTITUISCE» LA RELAZIONE

La domanda

Una società, in possesso di requisiti quali la non emissione di titoli negoziati sui mercati regolamentati, e dei requisiti dimensionali previsti al primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, utili alla facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, che decida, invece, di procedere alla redazione in forma ordinaria, può essere esonerata dalla formazione della relazione sulla gestione, laddove, nella nota integrativa, fornisca le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del Codice civile? In sostanza, a consentire l'esonero (condizionato) sono le sole circostanze emissive/dimensionali in capo alla società, ex articolo 2435-bis, primo comma, del Codice civile, a prescindere dal tipo di forma espositiva del bilancio, oppure devono coesistere unicamente con il bilancio redatto in forma abbreviata?

Si ritiene possibile quanto prospettato dal lettore. La situazione descritta ricorre nei casi in cui la società in possesso dei requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata decida, per motivi di migliore esposizione delle poste contabili, di redigere il bilancio in forma ordinaria, avvalendosi delle semplificazioni previste dall’articolo 2435-bis, sesto comma, del Codice civile.A tal fine, tuttavia, dovrà fornirsi una chiara esposizione, nella nota integrativa, sia della motivazione della scelta sia delle informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del Codice civile. In mancanza di tali indicazioni, la relazione sulla gestione dovrà ritenersi obbligatoria.Quanto sopra si ricava dalla lettura dell’articolo 2423 del Codice civile, e in particolare dal comma 3 («...se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo») e dal comma 4 («Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»).

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