SE LA NOTA INTEGRATIVA «SOSTITUISCE» LA RELAZIONE
Si ritiene possibile quanto prospettato dal lettore. La situazione descritta ricorre nei casi in cui la società in possesso dei requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata decida, per motivi di migliore esposizione delle poste contabili, di redigere il bilancio in forma ordinaria, avvalendosi delle semplificazioni previste dall’articolo 2435-bis, sesto comma, del Codice civile.A tal fine, tuttavia, dovrà fornirsi una chiara esposizione, nella nota integrativa, sia della motivazione della scelta sia delle informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del Codice civile. In mancanza di tali indicazioni, la relazione sulla gestione dovrà ritenersi obbligatoria.Quanto sopra si ricava dalla lettura dell’articolo 2423 del Codice civile, e in particolare dal comma 3 («...se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo») e dal comma 4 («Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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