L'esperto rispondeResponsabilità

TABACCHI, SONO RICAVI GLI AGGI SPETTANTI

La domanda

Il titolare di un bar esercita la propria attività in forma di Sas (società in accomandita semplice) e, superando il limite di 400.000 euro, previsto per l'attività del bar, la gestisce in contabilità ordinaria. Da pochi mesi ha acquistato la licenza di rivendita tabacchi. Il problema è sapere se anche la contabilità di rivendita tabacchi dev'essere gestita in contabilità ordinaria o se può essere gestita in contabilità semplificata, mediante opzione per la contabilità separata.Se sussiste l'obbligo della contabilità ordinaria anche per la rivendita di tabacchi, quali scritture contabili giornaliere dovranno essere effettuate riguardo all'acquisto e vendita dei tabacchi e alla rilevazione dell'aggio?

In via preliminare, è necessario fare presente che le imprese individuali e le società di persone possono optare per la contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato i seguenti limiti:- 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;- 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.Per quanto attiene al riferimento dei ricavi, anche in caso di contabilità tenuta separatamente, è necessario considerare il totale dei ricavi derivante da tutte le attività svolte (risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E). In merito, si precisa che, in base all’articolo 18 del Dpr 600/1973, ai fini della determinazione dei ricavi per i limiti citati, per le cessioni dei generi di monopolio si considerano ricavi gli aggi spettanti.Rispetto alla domanda posta dal lettore, non appare, quindi, possibile una gestione di attività diverse, sebbene in contabilità separata, l’una con contabilità semplificata e l’altra con contabilità ordinaria.Ciò posto, ai fini della gestione contabile si ribadisce che, in base all’articolo 18 del Dpr 600/1973, ai fini della determinazione dei ricavi per i limiti in questione, per le cessioni dei generi di monopolio si considerano ricavi gli aggi spettanti. Da tale previsione pare potersi evincere che, per i generi di monopolio, è ammissibile una gestione contabile non a ricavi-costi-rimanenze, ma con registrazione direttamente dell’aggio anche in caso di contabilità ordinaria.

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