L'esperto rispondeResponsabilità

GLI EREDI NON SI ACCORDANO: LA COMUNIONE VA SCIOLTA

La domanda

Un mio cliente ha assistito la madre, vedova ultranovantenne, riconosciuta "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", abitando con lei e assistendola, negli ultimi sei anni di vita, nella casa già cointestata alla mamma e ai suoi tre figli, tra cui il mio cliente, senza pretendere compensi e condividendo le spese del vitto. Attualmente l'abitazione è cointestata ai tre figli eredi. Successivamente, sono state avviate le pratiche di vendita della casa, tra l'altro gravata da un'ordinanza comunale di diffida a eseguire lavori di manutenzione strutturale, a seguito di rilievi effettuati dai vigili del fuoco. Sulla stessa sono state effettuate tre perizie di stima, del valore rispettivamente di 100.000, 114.000 e 144.000 euro. Il mio cliente avrebbe voluto acquistare la casa, riconoscendo a ciascuno dei due fratelli la somma di 38.000 euro, ma tale proposta non è stata accettata. Può egli opporsi alla vendita in qualità di comproprietario?

La circostanza che un figlio abbia assistito la madre è ininfluente sulla comproprietà dell’immobile e sulle vicende correlate. Per la cessione a terzi di un bene in comunione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. Ciascuno può invece vendere singolarmente e autonomamente la propria quota. Trattandosi di comunione ereditaria, opera la prelazione legale a favore del comproprietario-coerede (articolo 732 del Codice civile): il coerede che intende alienare la propria quota deve comunicare la proposta di alienazione, indicando il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno, nei confronti di terzi estranei, la preferenza nell’acquisto alle medesime condizioni. La prelazione dev'essere esercitata entro due mesi, decorsi i quali il coerede è libero di alienare a terzi.In difetto di accordo per la vendita dell’intero bene o per una definizione concordata della comproprietà, non resta che chiedere al giudice lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale dell’immobile (articoli 713 e seguenti del Codice civile). Trattandosi di un bene presumibilmente indivisibile in natura in tre porzioni equivalenti, esso verrà venduto dal tribunale e il ricavato, pagati i debiti ereditari, sarà ripartito fra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©