LA TETTOIA DEI POSTI AUTO SI RINNOVA A MAGGIORANZA
Nel caso descritto può applicarsi il disposto dell’articolo 1102 del Codice civile, senza che occorra l’unanimità dei consensi di tutti i condòmini. Infatti, il rifacimento della tettoia - senza modifica dell’aspetto originario di quest’ultima - non configura una innovazione rilevante, ex articolo 1120, ma solo un intervento migliorativo.In tema si veda, tra le tante, Cassazione 26 maggio 2006, n. 12654, per la quale «per innovazioni delle cose comuni s’intendono le modifiche, approvate dall’assemblea con la maggioranza qualificata nell’interesse di tutti i condòmini, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell’atto o nell’effetto del facere. Non è pertanto viziata, per violazione della disciplina delle innovazioni, la delibera dell’assemblea dei condòmini, la quale conservi immutato lo status quo concernente la utilizzazione o il godimento delle parti comuni».
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo