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LA TETTOIA DEI POSTI AUTO SI RINNOVA A MAGGIORANZA

La domanda

Sono proprietario di un appartamento in un villaggio turistico marino. Separatamente, ho acquistato, nel medesimo villaggio, un "posto auto scoperto", sul quale l'impresa costruttrice aveva realizzato una tettoia con struttura in legno e copertura mediante una "incannucciata". Il posteggio è composto di una ventina di posti auto. A distanza di anni, la tettoia è vistosamente compromessa, soprattutto nella parte della copertura. L'amministratore del villaggio, al quale ho chiesto di rifare la tettoia, sostiene che occorre il consenso di tutti i proprietari dei posti auto. È così? Come si può rimediare in mancanza dell'unanimità?

Nel caso descritto può applicarsi il disposto dell’articolo 1102 del Codice civile, senza che occorra l’unanimità dei consensi di tutti i condòmini. Infatti, il rifacimento della tettoia - senza modifica dell’aspetto originario di quest’ultima - non configura una innovazione rilevante, ex articolo 1120, ma solo un intervento migliorativo.In tema si veda, tra le tante, Cassazione 26 maggio 2006, n. 12654, per la quale «per innovazioni delle cose comuni s’intendono le modifiche, approvate dall’assemblea con la maggioranza qualificata nell’interesse di tutti i condòmini, le quali importino l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione, le innovazioni consistono sempre nell’atto o nell’effetto del facere. Non è pertanto viziata, per violazione della disciplina delle innovazioni, la delibera dell’assemblea dei condòmini, la quale conservi immutato lo status quo concernente la utilizzazione o il godimento delle parti comuni».

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