L'esperto rispondeResponsabilità

OMESSA VIGILANZA, I DANNI SI CHIEDONO AL CONDOMINIO

La domanda

Abito in un appartamento all'interno di un condominio. Recentemente, a causa di una perdita, sono stati sostituiti i tubi di grondaie e fognature. Per fare questo hanno sventrato i muri di due appartamenti, il mio e quello sopra. Durante i lavori di distacco e riallaccio dei tubi è successo che i condòmini sovrastanti hanno fatto uso dei servizi e di fatto, in assenza dei tubi, tutto il liquame dei water è stato sversato nel mio alloggio. L'amministratore non aveva posto alcun cartello per avvisare dei lavori, né, tantomeno, aveva indicato orari e divieti. Io ho chiesto un risarcimento danni per pulizie e disagio ambientale all'amministratore, ma questi non mi ha risposto. Che tipo di domanda devo inoltrare perché la richiesta di risarcimento sia legale? In base a quale articolo di legge? Potrei trattenere la cifra dalle rate delle spese condominiali?

Benché il quesito non sia molto chiaro (in quanto non è dato sapere se, nonostante la mancata comunicazione da parte dell’amministratore in merito ai predetti lavori, i “condomini sovrastanti” fossero a conoscenza del giorno e dell’ora in cui i tubi erano staccati), in linea di principio va tenuto presente che l’amministratore non costituisce una entità diversa dal condominio che rappresenta. Ciò significa che il condomino che ritenga di essere stato danneggiato, come nel caso di specie, da una omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione di lavori sulle parti comuni non può considerare l’amministratore come un soggetto terzo ed estraneo e dovrà, comunque, rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del condominio (e, qualora vi siano i presupposti, anche nei confronti dei “condòmini sovrastanti”), il quale, a sua volta, valuterà se esistono gli estremi di una rivalsa nei confronti dell’amministratore.Pertanto, nel caso di specie, per far valere i suoi diritti, preliminarmente, il lettore dovrà presentare una domanda di mediazione davanti a un organo predisposto a questo scopo. Solo qualora la mediazione non dovesse andare a buon fine, potrà citare in giudizio il condominio.Inoltre, non è possibile trattenere la cifra dalle rate delle spese condominiali fino a quando non vi saranno un riconoscimento esplicito da parte del condominio o una sentenza di accertamento che, appunto, riconosca o accerti le responsabilità del condominio e quantifichi il relativo danno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©