RIENTRO NELLA LEGITTIMA SE LA VENDITA ERA SIMULATA
Se sono stati stipulati regolari contratti di compravendita, i fratelli che hanno acquistato i beni sono divenuti titolari esclusivi dei medesimi e possono liberamente goderne e trasferirli; il genitore non può più disporre per testamento degli immobili, in quanto, a seguito della compravendita, essi non sono più compresi nel suo patrimonio. Se, però, le vendite sono state simulate e, in realtà, le parti hanno concluso una donazione, gli altri fratelli potrebbero far valere la simulazione, qualora pregiudichi i propri diritti. A seguito del decesso del genitore, più precisamente, se i trasferimenti hanno determinato una lesione dei diritti spettanti ai legittimari, questi - dimostrato che sono state stipulate due donazioni - potrebbero vantare i propri diritti e chiedere la quota di legittima spettante loro per legge.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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