CANNE FUMARIE SENZA «INTERFERENZE»
Nel caso descritto dal lettore si è in presenza di canne fumarie autonome, sicché non è consentito al condomino del secondo piano forare e intercettare la canna fumaria del condomino del primo piano, di proprietà o uso esclusivo di quest’ultimo (articolo 1122 del Codice civile).In tale contesto, il proprietario danneggiato può agire in giudizio contro il condomino abusivo per responsabilità da fatto illecito, anche a norma dell’articolo 2058, primo comma, del Codice civile, per il quale «il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile». Il condomino danneggiato può anche agire in sede possessoria, con le azioni di spoglio e/o molestie, ex articoli 1168–1170 del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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