L'esperto rispondeResponsabilità

D'OBBLIGO L'INSTALLAZIONE DEI RILEVATORI DI CONSUMO

La domanda

In un condominio di 10 appartamenti sono in fase di installazione i rilevatori per la contabilizzazione del calore. L’installatore ha proposto di scollegare dalla caldaia centrale i singoli bollitori, collegandoli alla rete elettrica di ciascun condomino. Un solo proprietario pretende di mantenere il collegamento del proprio scaldacqua all’impianto centrale. Può decidere in tal senso? Ma, soprattutto, rimanendo collegato, può pretendere che non venga contabilizzato il suo consumo per riscaldare l’acqua, rifiutando l’installazione sul suo bollitore – come vorrebbero fare i tecnici incaricati dall’amministratore – di un dispositivo analogo a quello fissato su ogni termosifone? Infine, può rifiutare l’installazione di un rilevatore di consumo su uno dei suoi termosifoni? Se, come si pensa, non ha facoltà di pretendere questo, come fare per indurlo ad accettare l’intervento?

L’installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche deriva da un preciso obbligo di legge. Al riguardo, l’articolo 16, comma 7, del Dlgs 102/2014 prevede una sanzione amministrativa, di importo che oscilla tra i 500 e i 2.500 euro, per chi non provveda alla installazione.Una volta deliberata la installazione, infatti, tutti i condòmini dovranno dare seguito alla relativa deliberazione e, pertanto, nessun condomino può pretendere di mantenere il collegamento del proprio scaldacqua all’impianto centrale oppure rifiutare l’installazione di un rilevatore di consumo su uno dei suoi termosifoni, o, comunque, nessuno può vietare l'accesso dei tecnici nel proprio appartamento. Qualora qualche condomino opponga “resistenza”, vietando pertanto la corretta installazione degli strumenti citati, l'amministratore di condominio potrà rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento di urgenza, ex articolo 700 del Codice di procedura civile, che gli consenta di ottemperare agli obblighi previsti in materia di risparmio energetico. Tuttavia, qualora vi siano lungaggini processuali tali da non consentire una immediata emissione del provvedimento d’urgenza (con l’installazione completata anche nell’appartamento del condomino “dissenziente”), l’articolo 9, comma 5, lettera d, ultimo periodo, del Dlgs 102/2014 stabilisce che «è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà».Si tenga, inoltre, presente che una sentenza di merito del Tribunale di Roma, la 9477/2010, ha statuito che, «in sede di passaggio ad un sistema di contabilizzazione del calore, è legittima la decisione assembleare di attribuire all’unico condomino sprovvisto dei detti contabilizzatori, il consumo pari alla massima potenza calorica del radiatore, come se lo stesso avesse avuto le valvole completamente aperte per tutta la durata di esercizio dell’impianto di riscaldamento».

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