IL DIRITTO DI PASSAGGIO E I DISSUASORI DI VELOCITÀ
Quello che rileva, ai fini del quesito, non è tanto la proprietà della strada in oggetto, quanto l’uso che di essa viene fatto, distinguendo tra l’utilizzo pubblico o privato. In mancanza di apposita segnaletica o di sbarre, che consentano di qualificare la strada quale privata, essa è comunemente da ritenersi una strada ad uso pubblico se, ad esempio, vi transita un numero indeterminato di persone o se vi è apposta la numerazione civica, oppure, ancora, se la via è ubicata all’interno di luoghi abitati. In caso di strada aperta alla circolazione e all’uso pubblico, quindi, il privato proprietario dovrà comunque rispettare le norme della strada applicabili e, in questo caso, l’articolo 42 in materia di rallentatori di velocità. In tali casi sarà compito della Polizia locale intervenire per sanzionare e, se necessario, far rimuovere i dissuasori già posizionati. Viceversa, se la strada è privata, si dovrà fare riferimento alle norme in tema di servitù di passaggio che, all'articolo 1067 del Codice civile, dispongono il divieto, per il proprietario del fondo dominante, di aggravare o rendere più incomodo l'esercizio del diritto di servitù da parte dei proprietari degli altri fondi.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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