L'esperto rispondeResponsabilità

IL DIRITTO DI PASSAGGIO E I DISSUASORI DI VELOCITÀ

La domanda

Un vicino, proprietario dell'unica strada di accesso a due cortili, con abitazioni con tanto di numero civico, ha installato dei dissuasori di velocità alti 8 centimetri. Questa strada è usata da sempre, oltre che dai vicini anche dal postino, dalla nettezza urbana, dai clienti di una ditta di carburanti e da amici e parenti dei residenti. Per installare i dissuasori non è stato chiesto nessun permesso in Comune. Io ho un amico su una sedia a rotelle, che non può accedere alla mia abitazione. Un signora, che vive all'interno dell'accesso descritto, usa un girello per muoversi e per lei risulta tutto molto difficoltoso. Abbiamo fatto un esposto all'ufficio tecnico del Comune e per tutta risposta ci è stato detto che non è compito loro accertare la regolarità dei dissuasori. Cosa dobbiamo fare per obbligare il proprietario del passaggio a toglierli, o quantomeno adeguarli alle norme vigenti?

Quello che rileva, ai fini del quesito, non è tanto la proprietà della strada in oggetto, quanto l’uso che di essa viene fatto, distinguendo tra l’utilizzo pubblico o privato. In mancanza di apposita segnaletica o di sbarre, che consentano di qualificare la strada quale privata, essa è comunemente da ritenersi una strada ad uso pubblico se, ad esempio, vi transita un numero indeterminato di persone o se vi è apposta la numerazione civica, oppure, ancora, se la via è ubicata all’interno di luoghi abitati. In caso di strada aperta alla circolazione e all’uso pubblico, quindi, il privato proprietario dovrà comunque rispettare le norme della strada applicabili e, in questo caso, l’articolo 42 in materia di rallentatori di velocità. In tali casi sarà compito della Polizia locale intervenire per sanzionare e, se necessario, far rimuovere i dissuasori già posizionati. Viceversa, se la strada è privata, si dovrà fare riferimento alle norme in tema di servitù di passaggio che, all'articolo 1067 del Codice civile, dispongono il divieto, per il proprietario del fondo dominante, di aggravare o rendere più incomodo l'esercizio del diritto di servitù da parte dei proprietari degli altri fondi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©