CONTRIBUTO «SUCCESSIVO» AI COSTI DELL'ASCENSORE
Se abbiamo ben compreso, l’ascensore è stato installato dal soggetto disabile a sue spese. Se così è, alla specie deve applicarsi l’articolo 1121, primo e secondo comma, del Codice civile, per il quale, «qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa».Tuttavia, i condòmini e i loro eredi o aventi causa – che non abbiano partecipato alle spese di installazione dell’ascensore – possono in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera, ragguagliate al valore attuale della moneta (articolo 1121, terzo comma, del Codice civile).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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