IL MURATORE RUMENO DISTACCATO IN ITALIA
Dal quesito non si capisce bene da quale Paese avviene il distacco. Sembrerebbe che il distacco avvenga dalla Romania in Italia: la materia è disciplinata dal Dlgs 136/2016, il quale, all’articolo 4, dispone che al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo di distacco in Italia, le medesime condizioni di lavoro e occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Se si tratta di un distacco transfrontaliero genuino, i contributi sono versati in Romania, ma si dovrà comunque tenere conto che questi vanno calcolati, per il periodo di distacco in Italia, su una retribuzione che è almeno pari quella prevista dalla contrattazione collettiva per un lavoratore occupato in Italia. Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, è necessario consultare il trattato contro le doppie imposizioni tra la Romania e l’Italia. Invece, sulla Cig la normativa non prevede nulla di specifico. Si ritiene però che nell’ampia definizione contenuta nel Dlgs n. 136/2016 in materia di condizioni di lavoro e occupazione possa rientrare anche un sostegno per la sospensione dal lavoro. Tuttavia bisogna verificare se la contribuzione versata in Romania copre anche questi eventi.