LE CANNE-PATTUMIERE SI CHIUDONO A MAGGIORANZA
Secondo la Cassazione (20 ottobre 1995, n. 11138), «poiché non costituisce innovazione e non impedisce il diritto dei condòmini di beneficiare del servizio condominiale di smaltimento rifiuti, rientra nella competenza dell’assemblea il potere di deliberare, a maggioranza, la modifica delle modalità di attuazione del servizio di smaltimento rifiuti. E, infatti, poiché le cosiddette canne-pattumiere costituiscono solo modalità di svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti e costituiscono parti comuni non indispensabili per lo svolgimento del servizio, ben può l’assemblea, a maggioranza, sigillare le cosiddette canne-pattumiere ormai obsolete e antigieniche».Dunque, per chiudere le canne-pattumiere non è richiesta la maggioranza per le innovazioni e la delibera assembleare dev'essere adottata con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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