POSSIBILE RIVALSA VERSO L'AMMINISTRATORE
Il condomino che ha fatto versamenti al condominio – legalmente rappresentato dall’ex amministratore – per lavori poi non eseguiti ha diritto alla ripetizione di indebito nei confronti del condominio stesso. Infatti, a norma dell’articolo 2033 del Codice civile, «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda». Il condominio potrà però rivalersi, ove possibile, nei confronti dell’ex amministratore.Dunque, la delibera assunta dal condominio, relativamente alla restituzione dell’indebito, deve ritenersi legittima, tenendo presente che i compiti dell’amministratore – ancorché professionista – non possono spingersi fino al punto di sostituirsi all’assemblea.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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