L'esperto rispondeResponsabilità

AFFIDAMENTO DIRETTO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI

La domanda

Un Comune deve appaltare un servizio “sociale”, nella fattispecie l’assistenza “ad personam” rivolta a soggetti diversamente abili nella scuola primaria comunale. Sussistono le condizioni per un affidamento “diretto” a ditta specializzata (si è al di sotto dell’importo di 40mila euro).Ciò premesso, si chiede di sapere se, anche nel caso di assenza di “confronto concorrenziale”, è obbligatorio aggiudicare secondo il criterio previsto dall’articolo 95 del Dlgs 50/2016.

Secondo le linee guida dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), che tratta anche attività di vigilanza sui contratti pubblici, svolte in precedenza dall'Avcp (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), possono essere sottoposti a controlli anche i contratti di importo inferiore a 40mila euro. Precisa, in proposito, l’Autorità che per la scelta del contraente cui affidare di tali contratti (tra i quali è da annoverare anche quello in disamina), «in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione». In altri termini l’Autorità indica una procedura competitiva, sia pure più semplificata rispetto a una procedimento ordinario, vale a dire, senza pubblicazioni formali ma con semplice confronto tra più operatori del settore che svolgono prestazioni riferibili all'oggetto del servizio da aggiudicare (nella fattispecie, il servizio di assistenza a soggetti diversamente abili nella scuola del Comune). Ne consegue che la valutazione delle offerte, secondo le citate linee guida, deve avvenire utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, richiamato – per i servizi assistenziali scolastici – dall'articolo 75, comma 3, lettera a, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016).Ad ogni modo, ove ricorrano effettivamente gli estremi per l’affidamento diretto di un contratto di importo inferiore a 40.000 euro, non si applicano i criteri del ribasso o dell’Oepv, posto che sono criteri che si utilizzano in presenza di una gara. Ma se non vi è una gara, come nel caso dell’affidamento diretto (quando ammesso), l'adeguata motivazione surroga la fase preventiva del confronto propria dell’aggiudicazione, che è un istituto del tutto diverso dall'affidamento diretto.

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