L'esperto rispondeResponsabilità

AMMESSE GARE RISERVATE A COOP SOCIALI DI TIPO B

La domanda

Può un ente pubblico (Comune) riservare un appalto di servizi (pulizie, servizi museali, portineria eccetera) solo a cooperative sociali, non ammettendo neanche Ati (associazione temporanee di imprese) che non siano formate tra coop sociali? Ci sembra una limitazione forte alla concorrenza, tra l'altro vietata dal comma 2 dell'articolo 30 del nuovo Codice degli appalti.

Occorre precisare che le pubbliche amministrazioni (Pa) possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per la “fornitura di beni e servizi”. Si tratta delle cooperative che si occupano della gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura. L’utilizzo dello strumento convenzionale è ammesso per la fornitura di beni e servizi “strumentali”, cioè svolti in favore della Pa e riferibili a esigenze della medesima. In sostanza, sono interessate le attività erogate a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l’ente di riferimento e con le quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. L’ente committente è tenuto a individuare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni, ex articolo 5, della legge sulle cooperative sociali (legge 381/1991). Deve, quindi, procedere alla pubblicazione, sul profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente committente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, è tenuto ex lege a promuovere l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, peraltro, l’ente deve specificare nella lettera di invito gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione, e i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate dalle cooperative concorrenti alle gare.La norma, dunque, configura l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare procedure selettive semplificate e, comunque, riservate solo alle cooperative sociali di tipo B, anche se riferite esclusivamente ad affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria (209.000 euro). Per le gare di valore superiore alla cifra citata, le stazioni appaltanti non possono prevedere percorsi preferenziali per tali cooperative, ma hanno la facoltà di inserire nei bandi criteri di selezione “premianti” l’impiego di lavoratori svantaggiati (comma 4 dell’articolo 5 citato). Trova necessaria applicazione la disciplina dettata dal Codice dei contratti (legge 50/2016), sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione e alle specifiche tecniche, sia per l’esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione).In conclusione, in linea con le disposizioni contenute nel Codice dei contrati pubblici e nel rispetto dei princìpi indicati (trasparenza, non discriminazione ed efficienza), le stazioni appaltanti possono optare per l’espletamento di procedure negoziate, nel rispetto dell’articolo 35 o di procedure aperte, comunque riservate alle sole cooperative sociali di tipo B, fermo il limite della soglia comunitaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©