DURATA MINIMA: I CONTRATTI NON RESISTONO ALLA CRISI
Di regola, il contratto di durata minima garantita obbliga il lavoratore a non risolvere il rapporto di lavoro prima di un certo termine e la clausola è posta in funzione dell’interesse dell’impresa a utilizzare le prestazioni del lavoratore senza rischiare di perdere la sua professionalità troppo presto. La clausola può riguardare anche e soprattutto un dirigente, visto il livello di professionalità.In base alla legge 161/2014, anche il dirigente può essere destinatario di un licenziamento collettivo per eccedenza di personale.Ciò premesso, quindi, riteniamo che il dirigente possa essere licenziato nell’ambito di una sopravvenuta situazione di esuberi, in applicazione analogica con quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 14871/2004 che ha raggiunto le stesse conclusioni.La Cassazione ha stabilito che la «legittimità del recesso del datore di lavoro va stabilita in base all'esistenza o meno di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, da valutarsi obiettivamente, avendo riguardo sia alle caratteristiche, anche dimensionali, dell'azienda, sia al tipo di mansioni affidate al dipendente». Se pertanto per esigenze sopravvenute l’attività del lavoratore non dovesse risultare più utilizzabile, il recesso datoriale sarebbe legittimo, a prescindere dalla clausola in questione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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