L'esperto rispondeResponsabilità

GIUDIZI PROMOSSI DA SINGOLI, CONDOMINIO NON OBBLIGATO

La domanda

Mesi fa un condomino ha citato in giudizio l'amministratore condominiale per non avere, nell'ultimo triennio, portato annualmente all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione con il relativo consuntivo, oltre al fatto che c'erano spese effettuate prive del relativo documento contabile. Dopo che gli è stato notificato l'atto di citazione, l'amministratore si è dimesso e l'assemblea condominiale ha nominato un nuovo amministratore condominiale. In questo giudizioè coinvolto anche il condominio? È obbligatoria la sua costituzione affidando l'incarico a un legale di fiducia?

L’articolo 1129 del Codice civile, al comma 11, stabilisce, in merito alla revoca dell’amministratore del condominio, che «può, altresì, essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei caso in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condòmini, anche se singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato». La norma non prevede l’obbligo, in capo al condominio, di costituirsi nel giudizio radicato dal singolo condomino.

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