L'esperto rispondeResponsabilità

LA PENALE NON RICADE SUI CONDÒMINI IN REGOLA

La domanda

In un contratto di appalto stipulato con il condominio, l'appaltatore, uniformandosi al nuovo articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha accettato la clausola relativa alla rinuncia alla solidarietà, con l'effetto che per il recupero del credito potrà agire solo nei confronti dei morosi. Tuttavia, è stato pattuito che il ritardato pagamento determinerà l'applicazione di una penale e la decadenza dal ribasso d'asta, effetti che ricadranno, per coordinamento con la clausola di rinuncia alla solidarietà, solo sui morosi. In tal caso il decreto ingiuntivo per chiedere la quota del credito, aumentata per effetto della penale e decadenza dal ribasso d'asta, andrà richiesto nei confronti di ciascun moroso o sempre nei confronti del condominio, salve le successive esecuzioni nei confronti dei morosi?

La norma dispone in realtà un "beneficium excussionis" a favore del condomino in regola con i pagamenti, piuttosto che una sua liberazione totale.Nella fattispecie dedotta in quesito, alla previsione di legge si aggiunge una situazione pattizia consensualmente sottoscritta dal condominio, come rappresentato dall'amministratore e dall'appaltatore. In assenza di pattuizioni di dettaglio, non richiamate nel quesito, si deve ritenere che non possano gravare sui condòmini in regola con i pagamenti , seppure pro quota, gli effetti negativi del verificarsi della penale dedotta in contratto. Ne consegue una "vis espansiva" del dettato normativo (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), i cui (ultra)effetti si riverberano anche sulla parte contrattualmente introdotta dalle parti.Resta comunque fermo quanto indicato dal comma 2 della disposizione di attuazione citata, secondo cui «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini».

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