METODO INDIRETTO D'OBBLIGO SE VOTATO DALL'ASSEMBLEA
La fatturazione individuale dei consumi è obbligatoria in tutti gli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati per riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria e/o raffrescamento. Di preferenza, ove possibile, devono essere installati contacalorie di tipo diretto. Per il riscaldamento, ciò è possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" o "a distribuzione orizzontale", cioè dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete comune tramite un'unica connessione. Se non si possono installare contacalorie di tipo diretto, si può ricorrere ad altri sistemi che misurano il calore erogato da ciascun corpo scaldante, purché conformi a norme tecniche di settore. Si tratta dei "ripartitori" conformi a En 834, oppure di altri sistemi conformi alle norme nazionali Uni-Tr 11388 e Uni 9019 aggiornate.Tuttavia, visto che la contabilizzazione dell’energia si distingue in diretta e indiretta, e tale distinzione si basa su princìpi differenti di calcolo dell’energia prelevata dall’utenza, e considerato che a giugno 2016 l’assemblea ha deliberato di mantenere il “metodo indiretto” di contabilizzazione, si ritiene che il condomino non può rinunciare ai suoi nuovi ripartitori adottando strumenti che contabilizzino in modo diretto la misura della relativa energia termica.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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