L'esperto rispondeResponsabilità

SUPERCONDOMINIO, I LIMITI PER I RAPPRESENTANTI

La domanda

Vi sono opinioni diverse nel'interpretazione dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, per cui, ricorrendo le condizioni, ciascun condominio deve eleggere il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni. C'è chi sostiene che l'incarico ai rappresentanti si debba limitare a valutare, in sede di assemblea annuale di chiusura esercizio, la bontà degli interventi e le conseguenti spese, verificatesi nel corso dell'esercizio per manutenzione ordinaria, e chi invece afferma che i rappresentanti debbano intervenire, oltre che in quella occasione, anche nel corso dell'esercizio, tutte le volte che si rende necessario decidere interventi di ordinaria manutenzione. Qual è il parere dell'esperto?

L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, così come modificato dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012), prevede, nel caso di supercondominio con più di 60 partecipanti, che venga eletto un rappresentante per ciascun condominio, e che questi presenzi all’assemblea del supercondominio in merito alla delibera su gestione ordinaria e nomina dell’amministratore del supercondominio stesso. Non viene disciplinata l’ipotesi che i rappresentanti intervengano nel corso dell’esercizio a supporto delle decisioni dell’amministratore del supercondominio. Non si ritiene, pertanto, che abbiano questo ulteriore potere, ma solo quello di rappresentare gli altri condòmini nelle assemblee per le delibere citate.

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