L'esperto rispondeResponsabilità

I RIMEDI ALLA CHIUSURA DI BALCONI IN MODO ABUSIVO

La domanda

Controllando la documentazione della mia abitazione ho riscontrato che sulla planimetria è riportato un semplice “balcone”, mentre di fatto questo è chiuso con una parete di vetrocemento da un lato e una piccola finestra da un altro.Poiché dovrei mettere in vendita l’immobile, devo regolarizzare questa anomalia? Qual è la procedura?

La verifica della rispondenza dello stato di fatto a quello di diritto è importante per due ordini di motivi: l’abusiva chiusura del balcone può essere contestata in caso di alienazione nei confronti del nuovo proprietario, anche se il lettore non è responsabile materiale della difformità; ai fini della compravendita, vi deve essere corrispondenza tra stato di fatto e planimetria catastale, a pena di nullità dell’atto. Dal punto di vista urbanistico-edilizio, la chiusura di un balcone, secondo la giurisprudenza prevalente e anche a parità di ingombro volumetrico originario, configura un aumento di superficie potenzialmente utile e abitabile, che richiede il rilascio del permesso di costruire (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2226/2015). Ciò in quanto la destinazione a balcone non consente un mutamento qualitativo dello stesso in locale autonomamente utilizzabile, con conseguente modifica dei prospetti dell’edificio. C'è chi ha tentato di operare un distinguo in base ai materiali utilizzati, come pannelli di vetro su intelaiatura metallica, o ha richiamato l’esigenza di protezione da eventi atmosferici anche ai fini del contenimento termico, in modo da assimilare l’intervento quasi a un volume tecnico: la giurisprudenza non ha, però, condiviso questa impostazione, perché la finalità non è quella di soddisfare esigenze temporanee e, comunque, si intende realizzare uno spazio abitabile, o più convenientemente abitabile (Tar Campania, sezione IV, n. 259/2015).Le strade percorribili per regolarizzare l’abuso sono due:1)chiedere l’accertamento di conformità in sanatoria, ex articolo 36 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), che potrebbe però essere negato dal Comune a causa di aumento di volume o di superficie non consentiti dallo strumento urbanistico generale;2) rimuovere spontaneamente la chiusura per ripristinare l’originaria destinazione a balcone, al fine di evitare una ordinanza di demolizione da parte del Comune.

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