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IL RIFACIMENTO DELLA FOGNA CON ADDEBITO PARZIALE

La domanda

Abito in un condominio di nove ville a schiera, facente parte di un supercondominio composto da sette condomìni. Esiste un originario regolamento contrattuale "generale", precedente allo scioglimento in sette condomìni separati. Il regolamento è contrattuale ed è richiamato in atto in maniera generica. All’articolo 2 vengono definite le parti comuni a tutti i sette lotti, mentre all’articolo 3 vengono definite le parti di proprietà dei singoli lotti, tra cui il tetto, le canaline di scolo e la fognatura. L’articolo 18 stabilisce che tutte le spese vanno ripartite in base ai millesimi generali. L’articolo 1123, comma 3, del Codice civile, dal suo canto, fa riferimento al condominio parziale, qualora alcune parti servano solamente una parte dell’edificio, mentre il comma 1 le imputa a tutti in proporzione ai millesimi, salvo diversa convenzione. Il condominio ha più tetti e linee/colonne fognarie. È necessario il rifacimento di un tratto di fogna usato solo da una parte dell'edificio. Chiedo se gli articoli 3 e 18 del regolamento, da me citati, sono qualificabili come una diversa convenzione, che obblighi tutti e nove i condòmini a pagare, o se prevale l'articolo 1123, comma 3, del Codice civile.

La questione posta dal lettore richiederebbe una vera e propria consulenza, data la sua complessità. Ad ogni modo, si ritiene che l'articolo 18 del regolamento condominiale - che prevede la ripartizione per millesimi generali dei beni e degli impianti comuni – non appaia di per sè contrario al disposto dell’articolo 1123, comma 3, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità».Si deve tenere presente che, per la giurisprudenza, «i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e l’uso, ovvero sono destinati all’uso o al servizio, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall’articolo 1123, comma 3, che le cose, i servizi e gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti» (si veda, per tutte, Cassazione 27 settembre 1994, n. 7885, nella quale si legge che «l’asserto che la proprietà comune appartenga necessariamente a tutti i partecipanti e non si frazioni, neppure in casi eccezionali, se non in virtù del titolo, non è più condiviso e, in effetti, non regge alla critica, fondata sulla ricognizione non aprioristica di dati positivi»).In conclusione - salvo considerare oggettivamente l’impianto fognario un impianto unico, non suscettibile di frazionamenti - non sembra illegittima la ripartizione della spesa di rifacimento del tratto di impianto fognario che accolli la spesa, in proporzione millesimale, ai soli condòmini che sono comproprietari e utilizzano quel tratto di impianto.

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