NOMINA NULLA, DELIBERA DA RIFARE «IN TOTO»
Il rinnovato articolo 1129 del Codice civile, al comma 14, prevede che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta».Pertanto, nel caso descritto dal quesito, la nomina dell’amministratore che alla precedente assemblea non ha indicato analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta è da considerare nulla, e nell’assemblea successiva, all’ordine del giorno, l'amministratore stesso dovrà riproporre la discussione e la deliberazione della propria nomina, indicando il proprio compenso.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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