RINUNZIA A CREDITI, I CRITERI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO
In base alla tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, n. 131, sono soggette ad imposta di registro allo 0,50% le remissioni di debito (rinunce a crediti). Nel caso di specie di rinunzia a credito nell’ambito di una società:a) la rinunzia a scopo di liberalità può rientrare nella fattispecie di cui sopra;b) la rinunzia che si inserisce in una più complessiva operazione societaria (per esempio, aumento di capitale mediante rinunzia ai finanziamenti) viene assorbita ai fini della tassazione del registro in tale operazione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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