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RISCALDAMENTO, OBBLIGHI CON PALETTI TEMPORALI

La domanda

Scrivo in merito alle disposizioni previste dal Dlgs 141/2016 in termini di efficientamento energetico.In particolare mi riferisco alle modifiche apportate alla lettera d del comma 5 dell'articolo 9 del Dlgs 102/2014. Tale modifica stabilisce che, qualora il condominio abbia installato i contabilizzatori e adottato un criterio di ripartizione prima dell'entrata in vigore del Dlgs 141/2016, la suddivisione delle spese in base alla norma Uni 10200 è facoltativa. Pertanto, qualora il condominio ricada nel caso specificato, è ugualmente necessario affidare a un tecnico il calcolo dei fabbisogni energetici delle singole unità abitative e la possibile suddivisione secondo la Uni 10200, oppure si può continuare ad adottare il criterio di suddivisione già stabilito?

Il Dlgs 141/2016 ha modificato l'articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014 stabilendo che, «...ove la norma Uni 10200 non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomìni o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, del Dlgs 141/2016, nde) si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».Dunque, l’ultimo periodo della norma prevede che le disposizioni di cui alla lettera d, contenenti i criteri per la ripartizione delle spese del riscaldamento, siano facoltative nei condomìni o negli edifici polifunzionali ove, alla data di entrata in vigore delle modifiche al decreto 102/2014, si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi e alla suddivisione delle spese. Ai fini interpretativi, è opportuno richiamare i lavori preliminari che hanno portato alla emanazione del Dlgs 141/2016, ove la relazione illustrativa, al punto 4.4, chiariva che «è previsto inoltre che, al fine di non prevedere nuovi oneri per i soggetti che hanno già provveduto in anticipo ad adeguarsi alla normativa, le disposizioni di cui alla presente lettera siano facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».La disposizione richiamata, pertanto, non sta a significare che qualsiasi criterio prima adottato possa essere legittimamente conservato. Coloro che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Dlgs 102/2014, facevano ricorso ai coefficienti correttivi o ad altri criteri di ripartizione non potranno continuare a utilizzarli, in quanto già prima non conformi alla legge. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al Dlgs 102/2014, trova applicazione l'attuale formulazione della lettera d, secondo la quale le spese vanno ripartite sulla base dell’attuale norma Uni 10200. Al momento dell'entrata in vigore delle modifiche, cessa di avere efficacia la precedente formulazione e inizia ad avere efficacia la nuova. La nuova disposizione non ha efficacia retroattiva, nel senso che non può riconoscere validi criteri che, nel momento in cui sono stati adottati, erano contrari a legge, stante la vigenza della precedente formulazione del testo. Il legislatore vuole semplicemente evitare che coloro che già hanno fatto effettuare i calcoli ai sensi della norma Uni 10200 siano costretti a dare incarico a un professionista per far eseguire nuovi calcoli.I condòmini, pertanto, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potranno decidere tra le seguenti ipotesi:1) conservare il criterio di riparto conforme alla norma Uni 10200;2) nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari, disattendere la norma Uni 10200 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore.

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