APPRENDISTATO, I PALETTI ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO
In base alla lettera della norma e alle indicazioni Inps, l’apprendistato - pur se soggetto a una disciplina speciale - costituisce comunque un rapporto a tempo indeterminato. Si desume che, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del nuovo esonero contributivo triennale. Se è vero che, prima del Dlgs 167/2011, la natura di contratto a tempo indeterminato dell’apprendistato non era scontata, è pur vero che le ultime due disposizioni in materia, incluso il Dlgs 81/2015, ne hanno fornito un chiaro inquadramento in tal senso, il che induce a ritenere preclusa la fruizione dell’esonero nel caso di specie. Infine, si fa presente che il ministero del Lavoro ha chiarito, nella risposta a interpello 79/2009, di ritenere l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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