L'esperto rispondeResponsabilità

COMUNIONE DEI BENI: IN EREDITÀ SOLO IL 50%

La domanda

Nel 2007, mia nonna materna, mia madre e le sue sorelle hanno visto una causa per l'usucapione relativa a un terreno nel nostro comune, che, pertanto, è stato in seguito a loro intestato. Premetto che mia madre era in comunione dei beni con mio padre. Nel 2011 mia madre è venuta a mancare, e in sede di successione mio padre ha rinunciato all'eredità. È corretto affermare che con la rinuncia ha perso il possesso del 50% del bene in oggetto?

La risposta è affermativa. Poiché, alla data di "acquisto" del diritto di cui si tratta, la madre del lettore era coniugata in regime di comunione legale, si deve intendere che il diritto riconosciutole con la sentenza dichiarativa dell'usucapione fosse soggetto al regime della comunione legale. Pertanto, alla morte della madre del lettore, nell'asse ereditario doveva essere compresa solo la metà di quanto riconosciuto alla madre dalla detta sentenza.Il coniuge, rinunziando all'eredità, si è limitato a rinunziare a ricevere dalla moglie qualsiasi bene, e quindi anche la quota di questa del terreno in oggetto, ma la quota pervenutagli nel 2007 in virtù dell'esistenza del regime di comunione è tuttora di sua proprietà.

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