IL CONDOMINO DISTACCATO NON È ESENTE DALLE SPESE
Il novellato comma 4 dell’articolo 1118 del Codice civile prevede che «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».La Suprema Corte, sulla scia di un ormai orientamento consolidato, con la sentenza n. 9526/2014 ha affermato che se è vero che ogni condomino ha diritto di distaccarsi dall’impianto, se da ciò non derivino squilibri nel funzionamento o aggravi di costi è, altrettanto, vero che “i distaccati continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico di altri condomini, perché se il costo di esercizio dell’impianto dopo il distacco non è diminuito e se la quota non è posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato”.Sicché, da quanto appena ricordato, nel caso di specie (visto che i “costi come prevede l’articolo 1118 codice civile sono aumentati del 100%), anche i condomini distaccati dovranno partecipare alle “spese di consumo del carburante o di esercizio” dell’impianto centralizzato.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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