L'esperto rispondeResponsabilità

VA TRASCRITTA ANCHE L'ACCETTAZIONE TACITA

La domanda

Ho ricevuto in successione, insieme con altri eredi, un immobile che ora abbiamo deciso di vendere. La dichiarazione di successione è stata presentata nei termini. Sono obbligato a presentare anche la richiesta di accettazione dell'eredità o posso farne a meno? Se l'obbligo sussiste, devo rivolgermi per forza a un notaio o posso seguire altre procedure?

La pratica cui fa riferimento il lettore è la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità. In sostanza, l'eredità non si acquisisce automaticamente, ma a seguito di un'accettazione, che può essere:a) espressa, cioè manifestata incontrovertibilmente in atto notarile, cui consegue la trascrizione nei registri immobiliari a norma dell'articolo 2648, 1° e 2° comma, del Codice civile;b) tacita, «quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede» (articolo 476 del Codice civile). È proprio quest'ultimo il caso del lettore, in quanto la vendita di un bene ereditario rientra senz'altro in questa casistica;c) "implicita", cioè conseguente a specifiche situazioni (articoli 477 e 478 del Codice civile);d) "ex lege", come quella del chiamato che resta per oltre tre mesi nel possesso di beni ereditari senza fare l'inventario (articolo 485, 1° e 2° comma, del Codice civile).È principio generale del sistema di pubblicità immobiliare quello della "continuità delle trascrizioni" (si veda l'articolo 2650 del Codice civile): queste si devono succedere senza interruzioni (semplificando, se a mio carico viene trascritta una vendita, vuol dire che a mio favore dev'essere stato trascritto un acquisto). Ma il "titolo" del lettore, cioè l'accettazione tacita, non è stato trascritto (e la dichiarazione di successione non sostituisce, anche se trascritta, tale adempimento).Al fine di "regolarizzare" tale situazione, il notaio che stipulerà il contratto di vendita provvederà (e solo lui può provvedervi) a due trascrizioni:1) la prima - contro il defunto e a favore degli eredi/venditori, per far constare la loro accettazione (regolata dall'articolo 2660 del Codice civile) - che va incontro a imposte per 294 euro ed esige l'allegazione di un certificato di morte, in originale;2) la seconda, usuale, contro i venditori e a favore del compratore.Non esiste alcun altro mezzo perché l'accettazione tacita sia pubblicizzata nei registri immobiliari.

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