L'esperto rispondeResponsabilità

IL VERBALE VA SCRITTO DURANTE L'ASSEMBLEA

La domanda

Facendo riferimento ai tempi di consegna del verbale di un'assemblea condominiale, se la legge non prevede un termine entro il quale deve essere inviata copia del verbale ai condomini assenti, prevede, secondo l’articolo 1137, dei termini perentori per l’impugnazione: trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti. Spesso l’amministratore, verbalizzante, prende appunti per redigere il verbale in una fase successiva. Spesso non è neppure tempestivo, per cui un condomino presente non è in grado di impugnare nei termini di legge quanto verbalizzato. Se nel verbale mancano o sono riportati in modo errato gli interventi dei partecipanti, che cosa si può fare?

Fra gli adempimenti a carico dell’amministratore vi è anche quello dell’invio del verbale che si evince indirettamente dal comma 2 dell’articolo 1137 del Codice civile, in quanto il termine di trenta giorni per l’impugnazione decorre per gli assenti dal momento della comunicazione per la quale non è previsto un termine, ma che secondo la diligenza del mandatario ex articolo 1710 con cui deve operare l’amministratore del condominio, richiede la massima tempestività.Per ciò che concerne la redazione di un verbale non conforme a quanto accaduto in assemblea, vi è anzitutto da premettere che sul piano penale il decreto legislativo del 15 gennaio 2016 n. 7 ha abrogato l’articolo 485 del Codice penale che sanzionava la falsità in scrittura privata. Sul piano civilistico vi è da dire che si individuano dei limiti alla prova in quanto, essendo il verbale di assemblea un documento, quando non addirittura una scrittura privata, soggiace ai limiti della prova testimoniale. Infatti, se pur la Corte di cassazione anche recentemente (Cassazione civile n. 16774/2015) ammetta che il verbale di assemblea condominiale offra una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, il condomino che impugna la delibera contestando la rispondenza a verità potrà liberamente provare il suo assunto. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ritiene non ammissibile la prova testimoniale (Cassazione civile, n.2101/1997; Corte d’Appello Roma n. 4322/2003; Tribunale di Padova n. 1955/2006).A ciò si aggiunga che spesso presenti all’assemblea sono gli stessi condomini, per cui scatta comunque il limite soggettivo alla prova testimoniale. Da questa difficoltà probatoria deriva il suggerimento al rigore nella redazione del verbale e al controllo in sede di adunanza del verbale stesso non solo da parte del segretario e del presidente, ma anche degli altri condomini. E quindi sarebbe opportuno scongiurare la prassi per cui il verbale viene predisposto in appunti e in bozza e poi successivamente steso in una versione definitiva e magari sottoscritto successivamente dal presidente.

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