Amministrativo

Gratuito patrocinio, niente compenso per impugnazioni ex ante inammissibili

di Paola Rossi

Una sottile linea rossa divide l'attività dell'avvocato, sia in generale sia ai fini del gratuito patrocinio: l'inammissibilità dell'azione giudiziale, che gravando il "sistema giustizia" di cause inutili o proditorie fa venir meno il diritto all'onorario a spese dello Stato anche nel processo amministrativo. Il Tar Molise con la sentenza 104 del 2019 ha rigettato la richiesta di un avvocato che voleva vedersi pagato il compenso per aver assistito una persona ammessa al gratuito patrocinio.

La prestazione in discussione - L'attività legale, legittima da un verso, perché l'assistito effettivamente possedeva i requisiti reddituali previsti dalla legge, non è stata ritenuta però meritevole del corrispettivo a carico dello Stato in quanto l'impugnazione contro l'ordinanza comunale di rilascio di un immobile era stata dichiarata inammissibile.

Processo amministrativo - In base all'articolo 130 bis del testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002) l'inammissibilità dell'azione proposta davanti al giudice amministrativo - anche in caso di ricorsi incidentali - determina l'esclusione del compenso per l'attività legale prestata, al pari delle consulenze superflue e chiaramente inutili come esplicitamente previsto dal testo unico per il processo penale. La norma introdotta dal Dl 113/2018 ha esteso al processo amministrativo la previsione dell'articolo 106 relativa a quello penale. Il Tar Molise ha respinto i rilievi di incostituzionalità della norma e ha ribadito l'orientamento della Consulta che già si era espressa affermando che l'esclusione del compenso è legata ai casi di inammisibilità prevedibili ex ante.

Tar Molise – Decreto 20 dicembre 2019 n. 104

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