Amministrativo

Legittimo l’accesso agli atti dei servizi commerciali “non aviation”

di Pietro Alessio Palumbo

Le attività svolte in ambito aeroportuale si distinguono in attività cosiddette aviation che ineriscono alle operazioni di volo e ai servizi strumentali e collegati, e attività cosiddette non aviation che sono relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all'interno dell'area aeroportuale. A ben vedere, anche i servizi commerciali non aviation devono ritenersi strumentali all'infrastruttura aeroportuale, avuto riguardo alla loro attitudine a valorizzare lo scalo, a generare ricavi e a incidere, in concreto, sulla definizione dei profili tariffari relativi ai servizi aviation. Deriva che, nonostante il carattere oggettivamente commerciale, la natura interamente privatistica dei relativi contratti e la insussistenza di obblighi evidenziali ai fini del relativo affidamento, gli stessi devono ritenersi assoggettati, nella loro accessorietà, al generale obbligo di trasparenza nei riguardi degli operatori in regime di concorrenza. Con la sentenza n. 25 del 10 gennaio 2020 il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana in buona sostanza chiarisce che non può ritenersi che il contenuto commerciale dei contratti non aviation consenta di giustificare la sottrazione degli stessi dall'ambito delle attività di pubblico interesse e di conseguenza dalla disciplina in materia di accesso agli atti.

La vicenda - Con dettagliata istanza, una nota compagnia aerea chiedeva a una società aeroportuale di poter prendere visione ed estrarre copia dei contratti tra la suddetta società aeroportuale e un'altra compagnia aerea, aventi a oggetto l'erogazione dei servizi aeroportuali.

La richiedente deduceva la propria legittimazione alla presentazione dell'istanza di accesso, quale titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione relativa ai predetti contratti in essere nonché a quelli conclusi, al fine di valutare la fondatezza di un'eventuale azione per condotte anticoncorrenziali.

La società istante allegava di avere avuto conoscenza dell'attivazione di nuove rotte della concorrente, nonché dell'aumento di frequenze giornaliere di rotte già attive presso il medesimo scalo e rappresentava il sospetto che tale attività potesse ricollegarsi a condizioni economiche di favore inserite nei contratti commerciali conclusi. Contro il silenzio formatosi sull'istanza di accesso, la società istante insorgeva con ricorso al Tar, deducendone l'illegittimità.

All'esito del giudizio di primo grado il Tar accoglieva il ricorso ordinando al gestore l'esibizione dei documenti richiesti pur con le cautele occorrenti in corrispondenza dei dati sensibili contenutivi.

In sintesi il Tar osservava che non era possibile affermare l'estraneità degli elementi richiesti in ostensione, dal servizio pubblico erogato dal gestore aeroportuale, per il fatto che essi sarebbero stati afferenti all'attività commerciale intercorrente tra gestore e vettore aereo. Dal che società concorrente e società aeroportuale depositavano appelli al Cgars che decideva di trattarli congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità.

La decisione - Va premesso che le appellanti addebitano al primo giudice l'errore di aver ritenuto suscettibili di ostensione anche dei documenti che nulla avevano a che vedere con l'attività aviation del gestore, rientrando invece nell'ambito delle sue attività privatistiche, svincolate dall'erogazione dei servizi di assistenza a terra intesi in senso proprio.

Il Tar non avrebbe quindi colto la differenza di natura - pubblicistica o privatistica - esistente tra i contratti richiesti in accesso, a seconda che essi attenessero al settore oggetto del diritto speciale o di esclusiva proprio del gestore aeroportuale, o invece ad attività commerciali non strettamente connesse al settore stesso. Ebbene il riconoscimento del diritto di accesso postula – indipendentemente dalla natura formalmente pubblica del soggetto che ha formato o che detiene i documenti di interesse, e dalla consistenza pubblicistica o privatistica del relativo regime operativo – che si versi in un contesto assoggettato all'applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Il che accade in presenza di ogni attività di interesse pubblico, autoritativa o paritetica, esercitata in forma pubblicistica o attraverso il ricorso alle regole del diritto privato, secondo una nozione ampia di pubblica amministrazione.

Segnatamente il diritto di accesso può essere senz'altro esercitato nei confronti di soggetti privati gestori di pubblici servizi. Non sussiste, inoltre, necessaria coincidenza tra le attività di pubblico interesse ai fini dell'accesso e quelle rientranti nel perimetro di applicazione delle norme sull'evidenza pubblica. Emerge invero che anche relativamente alla attività non aviation, per quanto esercitata in regime di libero mercato, non sono assenti profili di tutela della concorrenza e della parità di trattamento.

Corte di giustizia amministrativa siciliana – Sezione giurisdizionale – Sentenza 10 gennaio 2020 n.15

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