Amministrativo

Alla Consulta l’ok preventivo di Bankitalia per la responsabilità dei commissari straordinari

di Patrizia Maciocchi

Dubbi sulla legittimità costituzionale della norma che subordina la proposizione di azioni civili nei confronti dei commissari straordinari, all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia. Il Tar Lazio, con la sentenza 1770 del 10 febbraio scorso, ipotizza per l'articolo 72 del Dlgs 358/1993, una doppia pregiudizialità sia dal punto di vista della legittimità costituzionale sia della compatibilità con il diritto dell'Unione. Una situazione che ha indotto i giudici amministrativi a privilegiare, in prima battuta, l'intervento della Consulta. Il rinvio al giudice delle leggi nasce dal ricorso della Fondazione della Cassa di risparmio di Jesi, che chiedeva di annullare il provvedimento con il quale il Governatore di Bankitalia negava il via libera, per chiamare in giudizio i commissari straordinari di Banca Marche, ora in liquidazione coatta amministrativa. Per il Tar l'imposizione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva sarebbe in contrasto sia con i principi Cedu, che prescrivono che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato rispetto agli obblighi internazionali, sia con la direttiva europea 59/2014 Ue che istituisce un quadro di risanamento per gli enti creditizi, sia con la Carta in riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione. Il collegio remittente sottolinea, tra l'atro, che il previsto filtro riguarda attività che, oltre a non trovare diretta copertura costituzionale, non sono riconducibili univocamente alla tutela del risparmio (articolo 47 della Costituzione)e dunque non sembra rispondere al carattere di indispensabilità né essere il frutto di un ragionevole bilanciamento tra contrapposti interessi. I giudici mettono inoltre in rilievo la particolare delicatezza del settore, considerando la rilevanza degli interessi economici e sociali coinvolti in ogni crisi bancaria, in grado di determinare gravi conseguenze e rischi di danni irrimediabili nel tessuto sociale e imprenditoriale. Un filtro inoltre che, in quanto demandato alla Banca d'Italia e non ad un organo giurisdizionale terzo, fa sorgere il dubbio di una violazione delle attribuzioni definite dalla Costituzione, e non si presta ad essere assimilato con il previgente meccanismo sulla responsabilità dei magistrati ora abrogato dalla legge 18/2015, sia in quanto il vaglio non viene svolto da un giudice sia per l'assenza di un nitido e reale fondamento.

Tar Lazio – Sentenza 10 febbraio 2020 n. 1770

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