Amministrativo

Trasporto pubblico locale, personale garantito dalla "clausola sociale"

Francesco Machina Grifeo

Massima garanzie per i lavoratori del trasporto pubblico nell'avvicendarsi delle aziende concessionarie. Per il Consiglio di Stato, sentenza n. 973/2020, è infatti legittima la disposizione della lex specialis contenente la cosiddetta"clausola sociale", che obbliga il concorrente ad assumere tutti i dipendenti, con la sola eccezione dei dirigenti, della precedente gestione, a prescindere dunque dalle esigenze organizzative e gestionali dell'impresa aggiudicataria.
La V Sezione ha così respinto il ricorso di una Srl che aveva impugnato, anche sotto questo profilo, il bando per l'affidamento del «Servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale».

Secondo la società ricorrente, invece, la "clausola sociale" «cesserebbe di corrispondere ad un'apprezzabile esigenza di ragionevole salvaguardia dei livelli occupazionali e, per la sua sproporzione rispetto ad elementari esigenze di impresa, finirebbe per limitare eccessivamente la libertà imprenditoriale e con essa il confronto concorrenziale».

Di diverso avviso il Collegio di Palazzo Spada. Per prima cosa, scrivono i giudici, va ricordato come l'art. 48, co. 7, lett. e), Dl n. 50 del 2017 (che richiama la direttiva 2001/23/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese) «riconosca all'Autorità di regolazione dei trasporti il potere di dettare regole generali in materia di previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti».

Nel particolare settore del trasporto pubblico, dunque, prosegue la decisione, «la normativa è nel senso di ammettere una clausola sociale particolarmente forte, garantendo in caso di subentro il trasferimento di tutto il personale dipendente (tranne i dirigenti) dal gestore uscente al subentrante, con l'applicazione del Ccnl di settore e del contratto di secondo livello applicato dal gestore uscente almeno per un anno dalla data di subentro». Per cui, correttamente, la sentenza appellata ha rilevato come «la portata precettiva - e non programmatica - della norma» che pur essendo diretta all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, «comunque fissa dei principi, che non possono essere disattesi nella stesura dei bandi». Se è dunque evidente che all'Autorità è demandata la fissazione di regole e principi esecutivi e di dettaglio, «deve altresì darsi atto che la norma enuncia comunque principi di immediata applicabilità». «Tra questi - conclude il Consiglio -, anche a voler ritenere che l'art. 48 non vincoli la stazione appaltante ad inserire una clausola sociale analoga a quella indicata da Roma Capitale , vi è perlomeno la legittimità di una tale previsione».

Consiglio di Stato - Sentenza n. 973/2020

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