Amministrativo

Concorsi pubblici, si al risarcimento del danno da annullamento delle procedure

di Pietro Alessio Palumbo

Se un concorso pubblico viene annullato per gestione illegittima delle procedure, ai candidati vincitori spetta il risarcimento del danno. Va risarcito il danno emergente costituito dalle spese sostenute dai vincitori per partecipare al concorso in parola nonché, a certe condizioni, persino i danni per partecipare ad ulteriori concorsi banditi da altri enti pubblici per la stessa posizione lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se non adeguatamente provati non sono invece risarcibili i danni patrimoniali da "perdita di chances" per la mancata partecipazione ad altri concorsi banditi successivamente alla comunicazione dell'esito positivo del concorso poi annullato. Nessun ristoro può infine essere accordato all'ansia dovuta all'incertezza del proseguimento dell'attività lavorativa qualora il vincitore del concorso annullato nel periodo preso a riferimento abbia comunque prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro senza soluzione di continuità. Con la sentenza n°9/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna detta importanti criteri di individuazione, qualificazione e valutazione del danno causato dalla pubblica amministrazione al vincitore del concorso penalizzato dall'inaspettato annullamento della procedura ormai ultimata, a causa dell'illegittima, e censurata, gestione della stessa.

La vicenda - Le ricorrenti, partecipanti ad una procedura concorsuale bandita da un Comune, risultavano utilmente collocate nella graduatoria finale all'esito della prova preselettiva e delle prove scritta e orale. Con determinazione dirigenziale, l'amministrazione comunale procedeva ad approvare gli atti della suddetta procedura concorsuale e della relativa graduatoria finale. Tuttavia nelle more veniva proposto ricorso giurisdizionale da parte di soggetto terzo che, vantando una posizione di candidata pretermessa, contestava al Comune la violazione dell'obbligo di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Tar accoglieva il ricorso, annullando, per l'effetto, tutti gli atti della procedura concorsuale. Dal che le candidate vincitrici ricorrevano al Giudice amministrativo deducendo di avere subito un danno ingiusto da parte del Comune che mal aveva gestito il procedimento. Secondo le ricorrenti inoltre, anche il successivo comportamento del Comune confermava il danno ingiusto, poiché l'ente, anziché procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata, aveva sopperito alla carenza dei posti messi a concorso ricorrendo alla mobilità esterna.

La decisione -Rileva il Tar: dagli atti di causa non risulta che, dopo l'approvazione della graduatoria finale del concorso, vi fosse alcun elemento ostativo all'assunzione delle ricorrenti vincitrici del concorso, con conseguente legittima aspettativa di queste a ricoprire il posto messo a concorso. Anzi, a ben vedere, è lo stesso Comune a comunicare alle candidate che le ragioni dell'annullamento del procedimento concorsuale, risiedono esclusivamente nella mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale: comportamento dell'amministrazione in palese contrasto con la normativa in materia. Un comportamento quindi colpevole del Comune, comprovato dalla mancata impugnazione della sentenza di prime cure dinanzi al Consiglio di Stato. Inoltre dagli atti di causa emergeva la necessità e l'urgenza per il Comune di coprire i posti rimasti scoperti a causa dell'annullamento giurisdizionale dei citati atti concorsuali, poiché a tale fine l'ente ha poi attivato le procedure di mobilità esterna. Per quanto concerne l'ammontare da risarcire, il Tar ritiene che il Comune debba risarcire il danno emergente costituito dalle spese sostenute dalle ricorrenti per partecipare al concorso in parola e, successivamente, per partecipare ad ulteriori concorsi banditi da altri enti pubblici per la stessa posizione lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Tar non considera invece risarcibili, sia i danni patrimoniali da "perdita di chances" per la mancata partecipazione ad altri concorsi banditi successivamente alla comunicazione dell'esito positivo del concorso del Comune, sia i danni non patrimoniali indicati quali, la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della libertà del lavoratore, il danno alla vita professionale e di relazione delle interessate, il danno alla vita di relazione e familiare e il danno derivato dalla preoccupazione dovuta all'incertezza del proseguimento dell'attività lavorativa. A rafforzare l'esclusione della risarcibilità dei suddetti elementi di danno, il Tar osserva che, seppure in posizione di lavoratrici dipendenti a tempo determinato, le ricorrenti risultano avere prestato la propria attività lavorativa presso altri enti datori di lavoro senza soluzione di continuità nel periodo preso a riferimento ai fini risarcitori.

Tar Emilia Romagna – Sezione I – Sentenza 29 gennaio 2020 n. 9

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