Amministrativo

Dubbi sugli atti inclusi nello stop ai processi amministrativi

di Guglielmo Saporito

Giustizia amministrativa in agitazione, a pochi giorni dal decreto legge 11/2020 che doveva rimediare ai problemi degli studi e dei tribunali.

La norma prevede che il processo amministrativo, per il periodo dall’8 al 22 marzo, entri in una fase identica a quella feriale. Dal primo al 31 agosto, com’è noto, si sospendono tutti termini processuali. Nel parere 571/2020 il Consiglio di Stato ritiene che le due settimane di sospensione riguardino solo la notifica e non il deposito del ricorso e gli altri adempimenti processuali. Questa interpretazione tende ad evitare che i procedimenti successivi al 22 marzo, cioè i ricorsi già fissati per la discussione dal 23 marzo in poi, subiscano uno spostamento in avanti, generato dalle attività che dovrebbero compiersi nell’intervallo (8-22) di sospensione.

Ad esempio, un ricorso la cui decisione sia già stata cadenzata per il 21 aprile impone uno specifico adempimento da parte del difensore (il deposito di memorie, 30 giorni prima) entro il 21 marzo, nel periodo di sospensione. Quindi, osserva il parere, occorre evitare di scombussolare per più mesi il processo amministrativo: a questo scopo, secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, si potrebbero ritenere sospesi solo i termini per notificare il ricorso, mantenendo integro il calendario degli adempimenti collegati (memorie, documenti).

Secondo il Consiglio di Stato, grazie al coronavirus gli avvocati che hanno un ricorso in scadenza tra il 7 (sabato) ed il 22 marzo possono spostare questa scadenza al 23 marzo, ma solo per l’adempimento della notifica del ricorso. Per gli altri adempimenti, nel periodo 8-22 marzo, i termini non si sospenderebbero perché sono operazioni che avvengono in modo digitale.

Un’opinione opposta è sostenuta dall’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti (tramite il presidente Mario Sanino) e da autorevoli studiosi, che sottolineano come il periodo feriale sia granitico: l’attività professionale è molto complessa ed esige la preparazione di studi, ricerche, documentazione, contatti con clienti. I quindici giorni di sospensione derivano dalla paralisi dei mezzi di produzione, delle catene di ideazione ed attuazione degli atti che poi vengono inoltrati in via telematica. Per questo motivo, se il legislatore ha inteso limitare le frequentazioni, questo riguarda tutto. L’equivoco sarà, auspicabilmente, chiarito e molto probabilmente con un’interpretazione letterale del periodo feriale come di fermo assoluto.

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