Amministrativo

Il comitato di cittadini privo di struttura e scopo stabili non può adire il Tar

di Pietro Alessio Palumbo

Nel processo amministrativo fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare non è consentito adire il giudice solamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore del ricorrente. Quest'ultimo inoltre deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività: non può essere un "cittadino qualsiasi". In altri termini l'effettiva rappresentatività è l'elemento cardine che consente di passare dagli interessi diffusi, comuni a tutti gli individui di una certa formazione sociale, agli interessi collettivi ossia agli interessi che hanno come portatore un ente esponenziale di un gruppo non occasionale. Ebbene concentrandosi in particolare sui gruppi promotori dei "referendum consultivi", con la sentenza n°1408/2020, il Tar Lazio fa luce sulla delicata tematica della legittimazione processuale dei gruppi sociali, soffermandosi in particolare sui profili della condizione differenziata del gruppo ricorrente rispetto al resto della comunità coinvolta nella asserita (s)corretta gestione dell'interesse pubblico.

La vicenda - Alcuni cittadini impugnavano la proroga disposta dal Comune circa l'affidamento ad una società, del servizio di trasporto pubblico locale, assumendo di esserne direttamente e negativamente incisi nella loro qualità di promotori di una proposta di consultazione referendaria collegata al tema. La consultazione pubblica alla quale i ricorrenti facevano riferimento si era svolta pochi mesi prima del deposito del ricorso. Il Comune si difendeva eccependo la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto a suo dire il comitato promotore aveva esaurito la sua stessa esistenza all'esito dello svolgimento del quesito referendario.

La decisione - Il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa ha il carattere di giurisdizione soggettiva e non di difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa alla stregua di un'azione popolare, e non ammette pertanto un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La legittimazione processuale si rinviene dunque solo in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale e specifica. Con riguardo al tema della tutela degli interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo come i comitati, è requisito necessario ai fini della legittimazione, l'effettiva rappresentatività del soggetto, ossia l'effettiva attitudine dello stesso a rappresentare una determinata categoria organizzata, in assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca legittimazione a determinati soggetti. Ebbene sono rinvenibili diversi indici atti a dimostrare l'effettiva rappresentatività di un ente ai fini della tutela giurisdizionale dell'interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore. Tali indici possono essere individuati: nella finalità di protezione dell'interesse collettivo quale scopo a cui è preordinata l'attività dell'ente in base alle finalità statutarie; nella struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell'interesse collettivo; nella "prossimità" tra l'interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell'ente. Dal che per il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato di cittadini sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l'attività del gruppo si sia protratta nel tempo e che pertanto, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti o provvedimenti. A ben vedere nel caso di specie non ricorrono in capo ai ricorrenti i presupposti perché possa essere loro riconosciuta la legittimazione ad agire. I promotori hanno presentato la proposta di referendum consultivo volto a conoscere la volontà dei cittadini sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico locale, costituendo con tale finalità il comitato promotore. E una volta espletata la consultazione referendaria non può sussistere alcuna legittimazione dei promotori/ricorrenti a impugnare la proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e delle attività connesse, evidentemente non trovandosi gli stessi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non potendosi loro riconoscere l'effettiva attitudine a rappresentare una determinata categoria organizzata: vale a dire a renderli gruppo/ente esponenziale di interessi collettivi di un sodalizio non occasionale ma duraturo.

Tar Lazio – Sezione II – Sentenza 15 febbraio 2020 n. 1408

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