Amministrativo

La Pa ferma le autorizzazioni fino al 15 aprile

di Maurizio Caprino, Guglielmo Saporito

I procedimenti amministrativi di ogni tipo vanno “in letargo” fino al 15 aprile, i certificati, le abilitazioni e i permessi in genere che sono in scadenza restano validi fino al 15 giugno, le carte d’identità e le patenti fino al 31 agosto, le revisioni e gli altri controlli tecnici sui veicoli che andrebbero effettuati entro il 31 luglio possono attendere fino al 31 ottobre. Sono ad ampio spettro le misure del Dl Cura Italia per rallentare tutti gli iter in queste settimane di operatività quantomeno ridotta degli uffici pubblici e di restrizioni alla mobilità delle persone.

La misura più ampia riguarda i procedimenti amministrativi, nel cui ambito rientrano le casistiche più disparate: dagli iter per avviare un’attività agli appalti, fino a gran parte delle multe stradali. Per tutti i procedimenti che erano pendenti il 23 febbraio o sono iniziati dopo, il conteggio dei termini si blocca fino al 15 aprile. Dal giorno successivo, salvo future proroghe, tornerà a correre regolarmente.

Questo vale per i provvedimenti di tutte le pubbliche amministrazioni e per tutti i tipi di termine (perentorio, ordinatorio, propedeutico, endoprocedimentale, finale ed esecutivo). Sono esclusi solo i termini toccati da altre norme sull’emergenza coronavirus.

Normalmente, a garanzia per il cittadino, ogni attività è cadenzata, con termini entro cui effettuare adempimenti (comunicare, pagare, opporsi). Il termine generale è quello dei 30 giorni, previsto dalla legge 241/1990.

Ora tutto viene “congelato”, ma si ritiene che chi ha particolari esigenze e le esprime in una motivata istanza possa ottenere uno specifico provvedimento con un percorso prioritario, probabilmente reso possibile anche dal fermo tecnico tutti gli altri procedimenti.

Attualmente manca una norma sui termini sostanziali legati all’adempimento di contratti), ma ci sono i princìpi generali sull’impossibilità sopravvenuta (articolo 1256 del Codice civile). Sugli adempimenti processuali c’è il Dl 11 / 2020).

Tra gli atti che restano validi fino al 15 giugno (se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile) ci sono anche autorizzazioni e concessioni.

La proroga di validità al 31 agosto riguarda tutti i documenti di riconoscimento, quindi anche i passaporti, ma non consente di espatriare dopo la scadenza riportata sul documento. E, quanto alle patenti, riguarda non solo la funzione di identificare il titolare ma anche quella di abilitarlo alla guida.

I controlli tecnici dei veicoli rinviabili fino al 31 ottobre sono non solo le revisioni, ma anche le visite e prove previste dagli articoli 75 e 78 del Codice della strada.

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