Amministrativo

Igienista dentale, no allo studio senza odontoiatra

Francesco Machina Grifeo

Punto a favore dei dentisti nella battaglia per l'apertura di studi autonomi da parte degli igienisti dentali. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 1702/2020, ha infatti stabilito che è legittimo il provvedimento comunale che nega ad un professionista laureato in igiene dentale l'autorizzazione amministrativa ad aprire un proprio studio in completa autonomia, senza la presenza di un medico odontoiatra.

Respinto dunque il ricorso del professionista nei confronti del Comune di Pieve di Cento e dell'Azienda Usl di Bologna. Ma, a riprova della posta in gioca, nel procedimento erano intervenuti da una parte l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e la Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO); dall'altra l'U.N.I.D. - Unione Nazionale Igienisti Dentali, l'Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI).
Per la III Sezione, presieduta da Franco Frattini, non è in discussione la natura autonoma del lavoro svolto o, comunque, il possibile esercizio libero professionale dell'attività di igienista dentale, ma invece "l'autonomia funzionale e operativa nei rapporti col paziente", rispetto ad un'altra figura professionale: l'odontoiatra. L'igienista dentale, infatti, svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, "su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria".

Nell'ambito del Regolamento del profilo professionale dell'igienista dentale
(Dm 15 marzo 1999) occorre, infatti, distinguere i profili legati ai rapporti di lavoro tra le due figure professionali: non più intesi in senso gerarchico, ma di collaborazione libero professionale; da quelli prefigurati dal legislatore in chiave funzionale rispetto all'esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza del paziente.

In questo senso, la norma ribadisce il concetto di necessarietà delle "indicazioni" dell'odontoiatra, sia nella descrizione generale del profilo professionale (co. 1 dell'art. 1), sia (comma 3) laddove è nuovamente disciplinato il rapporto tra le due figure, questa volta all'interno della struttura sanitaria, o studio professionale.

Tali "indicazioni" dunque "evocano una contestualità spaziale, presupponendo la compresenza delle due figure professionali, bensì affrancate da qualsivoglia rapporto di dipendenza ma ancora avvinte da un legame funzionale e operativo, a prevenzione dei rischi che l'attività può generare al paziente".

In questo senso, spiega la decisione, "il vecchio e superato concetto di ‘stretta dipendenza' dell'igienista dall'odontoiatra, è oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale, nell'ottica della prevenzione dei rischi, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all'igienista dentale nell'esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell'odontoiatra ad intervenire".

Infine, il Collegio si è detto "consapevole" che una simile interpretazione del concetto di "indicazione" dell'odontoiatra, "non è appagante" nella misura in cui impedisce all'igienista dentale di aprire un proprio studio professionale. Tuttavia, conclude il Consiglio, "il tenore della disposizione, evidentemente posta a tutela della salute dei pazienti, non consente però margini esegetici tali da giungere a conclusioni diverse". Spetta semmai al Legislatore "ove l'evoluzione e l'approfondimento dei percorsi formativi, l'affinamento e la sicurezza delle tecniche di intervento ne lascino intravedere i presupposti secondo la migliore scienza ed esperienza" prevedere un diverso regime giuridico.

Consiglio di Stato - Sentenza n. 1702/2020

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