Amministrativo

Avvocati: Campania, quarantena «punitiva» sospesa per udienze urgenti

Il Tar Napoli, decreto n. 433 del 20 marzo 2020 ha stabilito che la misura della quarantena fiduciaria imposta dalla Regione Campania può essere disapplicata qualora il trasgressore del divieto di circolazione per motivi di sorveglianza sanitaria, abbia impegni professionali improcrastinabili. Il giudice, considerata la verosimiglianza di quanto dedotto dal ricorrente sulla essenzialità del percorso seguito da casa al tabaccaio, ha così accolto in via cautelare il ricorso di un avvocato che nel periodo di quarantena doveva recarsi in udienza sia nella propria città che in altra regione.

Il quadro normativo - Con l'Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 il Presidente della Regione Campania ha emanato "ulteriori" misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare l'Ordinanza stabilisce che su tutto il territorio regionale è fatto obbligo ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero da motivi di salute. L'Ordinanza precisa che sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Dopo aver regolamentato una ulteriore limitata casistica di possibile presenza di un accompagnatore (grave stato di salute, motivi di lavoro purché di persone dello stesso nucleo familiare), l'Ordinanza richiama le sanzioni da inosservanza delle suddette prescrizioni. In primis viene richiamato l'articolo 650 del codice penale. Disposizione penale già menzionata dal D.L del 23 febbraio n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il successivo DPCM 8 marzo 2020 all'articolo 4 ribadisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come disciplinato dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Segnatamente il più volte richiamato art. 650 del codice penale stabilisce che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito - se il fatto non costituisce un più grave reato - con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Appare quindi evidente che il comportamento "criminalizzato" è l'inottemperanza di uno provvedimento speciale, posto in essere a tutela di interessi collettivi collegati a imprescindibili scopi di ordine pubblico e sicurezza. Ma a ben vedere l'Ordinanza regionale campana aggiunge alle prescrizioni penali citate dal Decreto Legge e dal DPCM, un quid pluris tutto suo: la trasgressione degli obblighi prescritti comporta altresì "per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore", l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e "l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni, con divieto di contatti sociali" e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Infine l'Ordinanza regionale campana aggiunge che anche l'inosservanza della suddetta "quarantena fiduciaria" comporta le sanzioni penali di cui al rammentato articolo 650 del codice penale.

La decisione
- Ebbene secondo il Tar Napoli la misura della "quarantena fiduciaria" imposta dalla Regione può essere "disapplicata" qualora il trasgressore del divieto di circolazione (per motivi di sorveglianza sanitaria), abbia impegni professionali evidentemente improcrastinabili. Le questioni che si aprono sono quindi molteplici: le sanzioni regionali sono davvero legate a motivi sanitari o sono una sorta di "pena" additiva per aver circolato nonostante un preciso divieto? Le Regioni hanno questi poteri che sembrano persino integrare la norma penale? Il Tar può disapplicare senza una approfondita assistenza tecnica un divieto legato alla salute pubblica? Farà quindi discutere questo breve ma "tellurico" provvedimento che ha interessato un avvocato e che forse farà anche da precedente.

Fatto sta che nel caso di specie, il Tar partenopeo ha deciso che allo stato degli atti in suo possesso, sussiste la verosimiglianza di quanto dedotto dal ricorrente in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l'approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di "tabacchi". Ciò si accompagna alla sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale della città di residenza e persino presso un Tribunale fuori regione di residenza del ricorrente. Il tutto legato alla comparizione processuale di alcuni imputati, assistiti dall'avvocato ricorrente. E si badi bene, ciò durante il decorso dei quattordici giorni di quarantena fiduciaria "per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore" oggetto di "sanzione" regionale. Dal che nella considerazione del fine giustificante le misure adottate con l'Ordinanza regionale, il TAR Napoli ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche presentata dall'avvocato ricorrente, ancorché con esclusivo riferimento all'atto di diffida e messa in quarantena.

Tar Napoli - Decreto n. 433 del 20 marzo 2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©