Amministrativo

Disallineamento termini fiscali, la Corte dei conti critica il decreto

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

Corte dei conti critica sul disallineamento dei termini amministrativi e processuali presenti nel Cura Italia. In una memoria che investe anche la sospensione dell’attività degli enti impositori (articolo 67), la sospensione dei termini per i versamenti dei contribuenti (articolo 68) e la sospensione dei termini processuali (articolo 83). Il documento denuncia l’evidente disallineamento non solo dei termini, ma soprattutto delle posizioni processuali tra contribuente e Fisco, a discapito dei principi costituzionali di parità delle parti e di uguaglianza.

Ricordiamo le norme. L’articolo 67 dispone, a favore degli uffici, la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, di tutte le attività svolte: di controllo, di liquidazione, di accertamento, di riscossione, compreso il contenzioso. L’ultimo comma prevede l’estensione del termine decadenziale di due anni dell’attività accertativa, i cui termini sarebbero spirati il 31 dicembre 2020 (l’anno d’imposta 2015 andrà così a scadere il 31 dicembre 2022).

L’articolo 68 prevede la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio, dei versamenti posti a carico dei contribuenti, derivanti da cartelle di pagamento (comprese quelle da piani di rateazione) e avvisi di accertamento esecutivi. Su questi ultimi, la circolare 5/2020, con un’interpretazione dubbiosa, ha limitato il raggio di azione degli accertamenti esecutivi ai soli casi in cui il relativo carico sia stato già affidato alla Riscossione, restando di fatto esclusi gli atti ancora pendenti al periodo di interruzione e gli atti non espressamente richiamati come avvisi bonari, piani di rateazione da adesione, mediazione o da conciliazione giudiziale. Inoltre, al termine del periodo di sospensione, il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’importo sospeso, in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno prossimo.

Infine l’articolo 83 dispone la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile (di 38 giorni), per il compimento di qualsiasi atto processuale, i cui termini di rito fossero ancora pendenti nel predetto intervallo temporale. Con la circolare 5/E, l’Agenzia ha chiarito che il termine di sospensione di 38 giorni si potesse sommare al termine ordinario per proporre il ricorso (60 più 38).

Sin da subito è stato criticato il disallineamento dei termini di cui gode l’Ufficio rispetto al contribuente, iniziando proprio dai termini processuali, più estesi a favore del primo (articolo 67), rispetto al secondo (articolo 83, comma 2). La Corte dei conti chiede un intervento del legislatore in sede di conversione perché il disallineamento determina un ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica, che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo e chiede pertanto «di espungere dal testo dell’articolo 67 il riferimento all’attività “di contenzioso”».

La Corte poi contesta l’estensione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti che si pone in contrasto con il principio di corrispondenza, «per effetto di una sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti». Ultima critica è sull’articolo 68 relativo al versamento obbligatorio in un’unica soluzione ed entro il 30 giugno dei carichi sospesi, in cui «la mancata esplicita riproposizione della facoltà di rateizzare i carichi oggetto di sospensione, potrebbe comunque comportare elementi di incertezza in sede applicativa».

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