Amministrativo

Niente definizione agevolata per gli oneri di urbanizzazione, non è materia tributaria

La definizione agevolata può essere chiesta solo in ambito di sanzioni tributarie e non per quelle legate a oneri di urbanizzazione.

La vicenda. A precisarlo il Tar Lombardia con la sentenza n. 569/2020. Venendo ai fatti con il ricorso l'istante ha dedotto la violazione dell'articolo 6 del Dl 193/2016, secondo cui «relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori potevano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate». In base a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'istanza della società ricorrente non può essere accolta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 6 del Dl 193/2016, secondo cui «sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali» nel cui ambito rientrerebbe anche il credito portato dalla cartella di pagamento per oneri di urbanizzazione e relativi interessi, oggetto del presente giudizio.

Nel caso concreto, inoltre,si erano accavallate due norme che potevano dare adito a confusione così il Tar Lombardia ha precisato come il il ricorso doveva essere respinto, avendo l'Amministrazione correttamente dato applicazione alla normativa sopravvenuta rispetto a quella vigente alla presentazione dell'istanza, e pertanto, come detto, all'articolo 6 comma 10 lettera e-bis del Dl n. 193/2016, inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2016 n. 225 (legge di conversione), che esclude la definizione agevolata per le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, nel cui ambito, rientrano anche quelle oggetto del presente giudizio. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Tar Lombardia - Sezione I - Sentenza 30 marzo 2020 n. 569

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