Amministrativo

Covid-19: i bollettini della Protezione civile sono atti di informazione non impugnabili

di Pietro Alessio Palumbo

L'emergenza COVID-19 ci ha, disgraziatamente, oramai abituati ai Bollettini della protezione civile su deceduti e contagiati, trasmessi in streaming ogni sera dall'inizio dell'epidemia.

Della natura giuridica di tali comunicati si è occupato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che con il Decreto Cautelare del Presidente della sezione prima quater n°2346 del primo aprile 2020, ha chiarito che a ben vedere le schede riepilogative dei dati delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile, non possono essere qualificate provvedimenti, non avendo del provvedimento amministrativo né la forma né soprattutto la sostanza.

In altre parole comunicati e conferenze stampa sono gli atti con cui unicamente si estrinseca l'attività informativa del Dipartimento della protezione civile. E detta attività informativa non ha né può avere alcuna valenza provvedimentale. Dal che nessuna legittima impugnazione per incompletezza o violazione della trasparenza degli atti e conseguente annullabilità in ordine a informazioni incomplete o mancanti. È semmai possibile ricorrere al nuovo istituto dell'Accesso civico, ma di quest'ultimo necessita sia ordinatamente rispettata la procedura codificata nella normativa sulla nuova trasparenza pubblica nelle forme di un legittimo controllo sociale del cittadino sulle istituzioni che tuttavia solo se "ritualizzato" gode della tutela dinanzi alla giustizia amministrativa.

La vicenda - Una associazione finalizzata alla tutela, con ogni mezzo legittimo ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi dei consumatori e utenti, depositava ricorso al Tar Lazio contro il Dipartimento della Protezione Civile, l'Istituto Superiore di Sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego comunicato con il Bollettino della protezione Civile delle ore 18:00, del 25 marzo 2020, e confermato nel bollettino del 26 marzo, nel quale respingendosi la richiesta formulata dal ricorrente si ometteva di fornire ai cittadini ulteriori informazioni come richieste dal ricorrente. Con motivi aggiunti venivano parimenti impugnati i Bollettini della Protezione Civile aggiornati al 27 marzo ore 17.00 e 28 marzo ore 17.00. Il ricorrente depositava istanza di misure cautelari monocratiche codificata dal codice del processo amministrativo in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.

La decisione - Il Tar capitolino ha evidenziato che le schede riepilogative dei dati delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della protezione civile non possono essere qualificate come provvedimenti, non avendo del provvedimento amministrativo né la struttura né la consistenza, altro essendo le Ordinanze di Protezione Civile, della cui sindacabilità innanzi al giudice amministrativo non vi è alcun dubbio.

A ben vedere non necessariamente ogni atto, quali appunto le dette schede, per il solo fatto di essere in qualche modo collegate alle Ordinanze di Protezione Civile cambiano la propria natura e il proprio regime giuridico. Autonomamente considerati, Comunicati e Conferenze stampa sono gli atti con cui si manifesta l'attività divulgativa del Dipartimento della protezione civile e tale attività informativa non ha né può avere alcuna natura provvedimentale.

Su tali argomentazioni il Giudice amministrativo ha quindi affermato con la massima chiarezza, necessaria per la delicatezza dei dati di che trattasi e delle questioni implicate e quindi della legittimità dell'intento perseguito dal ricorrente, che non è convincente la ricostruzione ermeneutica secondo cui comunicati, conferenze stampa, schede riassuntive, sarebbero direttamente impugnabili per violazione della normativa sul procedimento amministrativo secondo cui è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Ma si badi, rimarca il Tar capitolino, la trasparenza pubblica è un valore centrale, focale anche con riguardo al tema della comunicazione da parte delle autorità competenti, di dati e informazioni relative alla emergenza sanitaria in atto, che infatti sono di indubbia rilevanza e di inequivoco interesse pubblico. Di talché a ben guardare l'azione in tema può evidentemente meglio ricondursi a un'azione intesa all'accertamento del diritto ad avere determinate informazioni, connessa all'asserito inadempimento di obblighi di trasparenza riconducibile non alla disciplina dell'accesso documentale "tradizionale" quanto piuttosto alla nuova disciplina dell'accesso "civico" sebbene nel caso di specie non sia stata rispettata la sequenza procedurale della disciplina normativa sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tar Lazio - Sezione I-quater -Decreto 1 aprile 2020 n. 2346

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©