Amministrativo

Il Governo può annullare l'ordinanza del sindaco di Messina sul nulla osta per il transito

Francesco Machina Grifeo

Sì all'annullamento dell'obbligo di registrazione e "nulla osta" preventivo per chiunque transiti attraverso lo "Stretto" previsto dall'ordinanza del sindaco di Messina in vigore dall'8 aprile. È una bocciatura a tutto tondo quella che arriva dal Consiglio di Stato. La Prima sezione, col parere n. 735/2020 de 7 aprile, si è infatti espressa favorevolmente sulla richiesta di annullamento, in via straordinaria, presentata dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio, dell'ordinanza sindacale n.105 del 5 aprile 2020.

L'ordinanza ha imposto a «Chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto» l'obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, «nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, e di "Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento».

Palazzo Spada, per prima cosa, evidenzia come l'istituto dell'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento evidenzia oggi una sua rinnovata attualità e rilevanza, proprio a fronte di fenomeni di dimensione globale quali l'attuale emergenza sanitaria da pandemia che affligge il Paese, al fine di garantire il razionale equilibrio tra i poteri dello Stato e tra questi e le autonomie territoriali. Tale potere - ha proseguito la Sezione - trova la sua ragion d'essere nell'obbligo gravante sul Presidente del Consiglio dei ministri di assicurare il mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo.

Nel merito, poi, l'ordinanza messinese nell'imporre determinati obblighi di fare a tutte le persone in transito si pone «in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, che fa divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai cittadini prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge (legge che, in questo caso, certamente non sussiste)». Per di più, impone ai Sindaci dei Comuni di destinazione «un nuovo, atipico, dovere funzionale, consistente nel rilascio di un nulla osta, il che ulteriormente dimostra l'abnormità dell'ordinanza». Essa è dunque in contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall'articolo 3 della Costituzione, poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini sul territorio nazionale. Ma soprattutto si pone in conflitto diretto con la libertà personale e di circolazione. Viola la disciplina di protezione dei dati personali. E le attribuzioni statali esclusive in materia di ordine e sicurezza pubblici. Disattende poi anche le specifiche e puntuali disposizioni emergenziali statali.

Riguardo l'attraversamento dello Stretto di Messina, si è infatti disposta la limitazione degli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa. Si è poi aggiunto l'obbligo di autocertificare le ragioni che legittimano il passaggio. In ogni caso però non si sono mai previste preventive autorizzazioni o certificazioni.

In presenza di emergenze di carattere nazionale, dunque - conclude il Consiglio di Stato -, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell'emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali. Al parere seguirà deliberazione del Consiglio dei Ministri che dovrà essere recepita con decreto del Presidente della Repubblica.

Consiglio di Stato - Parere 7 aprile 2020 n. 735

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