Amministrativo

Legittimo lo stop Consob ad Hoch Capital: trading su Cfd senza garanzia per i consumatori

Francesco Machina Grifeo

Nessuna sospensione del provvedimento cautelare con cui la Consob (delibera n. 2117/2019) ha vietato ad Hoch Capital l'esercizio delle attività in Italia, in particolare di prestare servizi di investimento e di sollecitare e acquisire nuova clientela. Lo ha stabilito il Tar Lazio, ordinanza n. 3006/2020, respingendo l‘istanza della società cipriota. È il primo caso in cui Consob ha esercitato questo potere, previsto dal Tuf, in attuazione della Mifid2. Numerose erano state infatti le segnalazioni dei consumatori che lamentavano la perdita dell'intero capitale investito in Contract for Difference (Cfd), per i quali dal giugno scorso vi sono restrizioni nell'offerta agli investitori retail e l'erronea qualificazione come operatori professionali.

Per il Tar dunque la richiesta di annullamento, previa sospensione della delibera, va respinto in considerazione: a) del persistente mancato riscontro da parte dell'Autorità di controllo cipriota (CySec), di recente sollecitato dalla Consob, circa la concreta adozione delle misure che consentano di assicurare il pieno e definitivo superamento delle irregolarità che hanno determinato l'adozione dell'impugnato provvedimento cautelare; b) dei recenti provvedimenti assunti da Consob in ordine alla richiesta di oscuramento del sito internet www.tradeatf.com, che la ricorrente ha ammesso di aver allestito, ancorché in via "sperimentale" e non ancora "operativa", al fine di riorganizzare, malgrado il divieto imposto, la propria attività anche verso il mercato italiano.

Tar Lazio - Ordinanza n. 3006/2020

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