Amministrativo

Giurisdizione ordinaria sulla sanzione al commerciante che non ha chiuso per l'emergenza Covid-19

«E' inammissibile per difetto di giurisdizionale l'istanza ante causam proposta per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell'attività commerciale di un Panificio Coppola per giorni 5, avendo detto provvedimento natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981». Lo ha precisato il Tar Napoli con il decreto 23 aprile 2020 n. 933. I giudici amministrativi hanno ricordato che l'impugnazione dei provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni adottati ex legge n. 689 del 1981 esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attribuita – come per altro indicata nel provvedimento contestato – all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex articolo 6, comma.5., del Dlgs n. 150 del 2011 (L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: … c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Tar Campania – Decreto 23 aprile 2020 n. 933

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