Amministrativo

Annullata sanzione di un milione al Cnf

di Giovanni Negri

È ormai risalente la contrapposizione fra Antitrust e Cnf. E con la sentenza 2764 del 30 aprile 2020 il Consiglio nazionale forense mette a segno un risultato di rilievo, chiudendo sul piano del diritto amministrativo un capitolo di una vicenda complessa e dipanatasi dal 2014.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’Autorità per la riforma della sentenza del Tar Lazio dell’11 novembre 2016, n. 11169, che aveva annullato il provvedimento Antitrust del 10 febbraio 2016, con il quale era stata dichiarata l’inottemperanza del Cnf al provvedimento Antitrust del 22 ottobre 2014 e inflitta una sanzione amministrativa di 912,536,40 . La decisione conferma l’annullamento del provvedimento sanzionatorio e, per effetto del giudicato, l’Antitrust dovrà rifondere al Cnf l’importo della sanzione.

La somma ora cancellata è di importo identica a quella che l’Autorità impose di pagare al Cnf imputandogli due decisioni lesive dei principi della libera concorrenza. Si trattava della circolare 22 C/2006 con la quale il Consiglio classificava come illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e del parere 48 del 2012 sul caso «AmicaCard», dove il Cnf avrebbe limitato l’utilizzo di un canale informativo attraverso il quale veniva pubblicizzata anche la convenienza della prestazione professionale.

L’Antitrust colpì allora la condotta del Cnf con una sanzione di 912mila euro, diventata definitiva nel 2016 (oggi la vicenda è all’esame della Corte dei diritti dell’uomo) sul piano amministrativo, dopo che in un primo momento il Tar l’aveva ricondotta a 513mila.

Nel frattempo però, era il 2015, l’Autorità intervenne nuovamente con una nuova sanzione milionaria per punire l’asserita inottemperanza del Cnf soprattutto in merito alla rimozione del parere su «AmicaCard». Di qui un nuovo contenzioso amministrativo che ha visto il Tar prima e il Consiglio di Stato ora cancellare invece questa nuova misura.

Per il Consiglio di Stato, tra l’altro, si profila un caso di bis in idem. Infatti la sentenza prende in considerazione le condizioni cui di recente (sentenza 3 aprile 2019 nella causa C-617/17)la Corte di giustizia europea ha ammesso una doppia sanzione al medesimo soggetto per violazione delle norme a protezione della liberta di concorrenza. In primo piano la necessità di una proporzionalità tra il “pacchetto” sanzionatorio e la gravità dell’infrazione.

Ora, a giudizio del Consiglio di Stato, non emerge da nessuna parte che l’Antitrust abbia effettuato valutazioni specifiche di proporzionalità delle 2 sanzioni considerate congiuntamente. Anzi, contesta ancora il Consiglio di Stato, questa proporzionalità deve proprio essere esclusa, visto che il secondo provvedimento dell’Authority intende punire una sola infrazione (giudicata oltretutto insussistente) con la sanzione pecuniaria di 912milaeuro, esattamente corrispondente a quella che aveva colpito inizialmente il Consiglio forense. Inoltre, preso atto della funzione evidentemente repressiva e punitiva della sanzione inflitta, a venire violato è stato anche il principio del contraddittorio, che invece si sarebbe dovuto rafforzare. Il Cnf, infatti, venne ascoltato unicamente dagli uffici che seguirono l’istruttoria e non fu messo nelle condizioni di potere presentare le proprie difese in audizione finale davanti al collegio Antitrust.

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza 30 aprile 2020 n.2764

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