Amministrativo

Ok dal Tar Lazio all’ordinanza Raggi su orari di vendita al pubblico

di Paola Rossi

Il Tar Lazio conferma le determinazioni di contrasto al Covid-19 assunte dal Sindaco di Roma Capitale in materia di orari di apertura per la vendita al pubblico negli esercizi non alimentari. Con l'ordinanza n. 4098/2020 i giudici amministrativi hanno, infatti, respinto la richiesta di sospensiva promossa da 5 esercenti romani contro l'ordinanza sindacale n. 91 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid fase 2 Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive". Ordinanza peraltro annullata e sostituita con la n. 92. del successivo 15 maggio. Il che ha reso il ricorso originario improcedibile, ma nel merito non ha escluso il rigetto anche dei motivi aggiunti dell'istanza cautelare.

Il ricorso - Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 maggio 2020 le ricorrenti lamentano le limitazioni apportate dal provvedimento impugnato agli orari di apertura e chiusura dei loro esercizi commerciali (le ricorrenti rientrano nella fascia oraria F3, con obbligo di apertura 11.00-11.30 ed obbligo di chiusura entro le ore 21.30) essendo venuto meno l'obbligo di chiusura festiva pomeridiana, anch'esso stigmatizzato con il ricorso principale e originariamente previsto dall'ordinanza comunale n. 91 del 7 maggio scorso.

Il no del Tar Lazio - Il Tar ha respinto l'istanza di sospensione cautelare facendo considerare che la misura disposta per la categoria degli esercizi commerciali, in cui rientrano i ricorrenti costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dell'amministrazione, che è sindacabile davanti al giudice amministrativo solo per palesi illogicità o incoerenze. Vizi che appunto nella fattispecie in esame non sono state rilevate, anche in ragione della temporaneità degli effetti del provvedimento inibitorio comunale (avente efficacia fino al 21 giugno 2020) e - dice il Tar - della riferibilità del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti (che sono 5 diverse ditte commerciali). E tali elementi rilevati dal Tar Lazio hanno fatto propendere per una risposta positiva sul'ordinanza sindacale che avrebbe correttamente "bilanciato" i diversi interessi in ballo, facendo prevalere l'interesse pubblico alla tutela della salute della collettività, fondamento delle contestate limitazioni d'orario.

Tar Lazio – Sezione II ter – Ordinanza 27 maggio 2020 n. 4098

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